Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"SUL SENTIERO CON PAPÀ"
L’associazione “Sul sentiero con Papà” - nasce a Vasto il 27 maggio 2010 come
associazione di promozione culturale.
Avendo svolto sin dalla sua costituzione attività di volontariato nei confronti della famiglia
focalizzando in particolar modo il rapporto padre/figlio, si trasforma oggi in associazione di
volontariato, ai sensi della L. 266/1991.
L'associazione di volontariato ha sede legale in VIA SAN BIAGIO, 56 VASTO (Ch); il
trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo ha
facoltà di spostare la sede sociale nell’ambito del comune di Vasto e di istituire circoli,
laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell’Unione Europea.
L’associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.
Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO
L'associazione di volontariato SUL SENTIERO CON PAPA’ si propone di contribuire a
rafforzare, all’interno del ruolo essenziale della famiglia, il rapporto tra padre e figli; di
sviluppare una maggiore partecipazione di entrambi alla vita sociale e civile; di accrescere
la consapevolezza dell'urgenza di assumere comportamenti adeguati ad una “solidarietà
ambientale”.
In particolare:
- Contribuire al riconoscimento del ruolo della figura paterna nella famiglia e nella società;
- Consolidare e approfondire il legame tra padre e figlio;
- Stimolare la reciproca conoscenza, la collaborazione, il gusto del fare insieme, lo scambio di aiuto ;
- Confrontare e verificare le conoscenze e le esperienze tra genitori e figli di famiglie diverse;
- Facilitare la reciproca conoscenza tra figli coetanei tramite la partecipazione ad attività comunitarie;
- Sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;
- Sviluppare e promuovere la partecipazione a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali.
sua durata è illimitata.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari.
Ai Soci possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute,
previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo.
Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
Eventuali utili non possono essere ripartiti neppure indirettamente.
Art. 3 - ATTIVITA’
Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà l’associazione “Sul Sentiero con
papà” attraverso il proprio concreto impegno sul territorio, si propone di promuovere
attività, utili alla diffusione dei valori delle quali è portatrice, con una particolare attenzione
a favore del rapporto genitoriale, di chi si trova a vivere condizioni di disagio,
emarginazione e esclusione sociale connessi a situazioni psico-fisiche, di devianza, degrado
e/o grave disagio economico familiare.
L’organizzazione di volontariato, per raggiungere gli scopi sociali, opera attraverso le
seguenti attività:
- incontri di informazione, educazione ed aggregazione anche attraverso attività ludiche;
- incontri tematici sulle relazioni padre – figlio in rapporto alle esigenze dei bambini e dei
- ragazzi, alle dinamiche della società contemporanea, alla solidarietà, all’accettazione ed
- alla responsabilità individuale e collettiva ;
- - manifestazioni e cicli culturali su cinema, musica, ambiente, sport, ecc.;
- - laboratori che stimolino le capacità manuali ed intellettive dei ragazzi (ceramica, pittura,
- legno, corsi di informatica ed altro);
- - convegni, dibattiti, mostre, manifestazioni, e seminari, studi e iniziative, corsi e
- laboratori nell’ambito della educazione alla pace e ai diritti umani, alla cooperazione,
- alla gestione dei conflitti e alla solidarietà;
- - realizzazione un polo culturale per i bambini con biblioteca, videoteca e ludoteca
- usufruibile anche dai genitori;
- - divulgazione delle iniziative e delle esperienze attraverso bollettini, articoli, ecc. sia in
- formato cartaceo che informatico;
- - organizzazione di viaggi culturali, per eventi musicali, teatrali, museali e sportivi;
- - realizzazione di qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- - organizzare iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a esclusivo
- sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
- - stipulare con Enti pubblici e privati convenzioni e contratti.
ART. 4- RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
- Contributi degli aderenti e di privati;
- Contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate patrimoniali;
- Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne
determina l’ammontare.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART. 5- BILANCIO O RENDICONTO
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo
e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART. 6- I SOCI
L’associazione è aperta ai padri e ai figli e a coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai
doveri nei confronti dell’associazione.
ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
degli interessati.
I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'organizzazione di volontariato,
hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere
di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
sociale;
ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano
attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di
volontariato.
sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano
alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
onorari: sono quelle persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza e
vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I
soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i
diritti degli altri tipi di soci.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni
debbono essere motivate.
Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
Le quote associative annuali vanno versate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno
3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo per
comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni
degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per
1 anno.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di
decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il
decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 8- DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
- Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- A versare la quota associativa;
- A prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- A partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
- A partecipare all’assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative;
- A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.
ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci,
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il collegio dei revisori (se eletto);
ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese
vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
ART.10- ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio
potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non
potrà ricevere più di due deleghe.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un
decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Elegge i componenti del consiglio direttivo e degli eventuali collegio dei revisori e collegio dei probiviri;
- Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua
assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio
direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del
giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in
alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta
giorni prima della data dell’assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega la maggioranza dei
soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli
associati. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa
devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole della maggioranza degli
associati presenti.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del
relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea
tenuto dal segretario.
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 9 (nove) membri fino a 50 soci, mentre da undici
membri se superiore a cinquanta.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, possono fare
parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo
decadano dall’incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero
consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che
rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un
segretario.
Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- Nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- Delibera l’esclusione dei soci;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno
oppure dalla richiesta fatta almeno tre consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche informatico), da
recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti
i membri del consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
ART.12- IL PRESIDENTE
Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè
l’assemblea dei soci.
Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in
assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.
Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso
d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella
riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 13- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Se eletto il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall’assemblea
anche fra i non soci.
Il collegio nomina al proprio interno un presidente.
Il collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del
bilancio alle scritture contabili, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio
direttivo e dell’assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e
consuntivo.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad
altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.
ART. 15 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.